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Commento alla notizia:

Forza Italia denuncia abusi edilizi a Poggibonsi. Nelle aree cimiteriali non si può costruire, ma....


24/07/2008, MOTIVI "CONTRA LEGEM" (1di 3) seguiranno gli altri da FORZA ITALIA POGGIBONSI

1 Alla REGIONE TOSCANA Alla PROVINCIA di SIENA Alla Soprintendenza Beni Ambientali di SIENA Al Presidente del Consiglio dei Ministri E p.c. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Siena *** *** *** La sottoscritta Annamaria GIORLI, nata a Poggibonsi (SI) il 13 maggio 1954 ed ivi residente in Via Alessandro Volta n. 28, in qualità di capogruppo consiliare di Forza Italia Poggibonsi presso il Comune di Poggibonsi, presenta la seguente: DENUNCIA-RICHIESTA Avverso e per l’ANNULLAMENTO del Piano di Recupero residenziale del complesso edilizio “Molino d’Elsa” approvato dal Consiglio Comunale di Poggibonsi (SI) con Deliberazione n. 41 del 28/5/2008, come da avviso per estratto pubblicato sul B.U.R.T. n. 25 del 18/6/2008. *** *** *** FATTO Il Comune di POGGIBONSI (Siena) ha approvato un Piano di Recupero per lo sfruttamento a fini residenziali di volumetrie in gran parte utilizzate a scopi artigianali e industriali del complesso edilizio denominato “Molino d’Elsa”. Il progetto del Piano di Recupero prevede anche la demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e conformazione plano volumetrica dei volumi esistenti e contestuale nuova 2 costruzione e/o potenziamento delle opere di urbanizzazione. Tale complesso edilizio rientra entro il raggio di 90 metri dalle mura esterne del cimitero ed è compreso entro l’area interessata dal vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta. Inoltre, con il Regolamento Urbanistico è stato variato il perimetro del centro abitato, includendo entro di esso il cimitero ed il complesso edilizio di cui trattasi, che in origine (precedente piano regolatore, al 2002) erano esterni ad esso. Nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale, l’articolo 20 del Regolamento Urbanistico prescrive che non possono essere eseguite nuove costruzioni e pertanto il complesso edilizio – ancorché possa essere in astratto trasformato al massimo con interventi di sostituzione edilizia e cambio di destinazione ai sensi degli articoli 26 e 28 del Regolamento Urbanistico - trova particolare limitazione nella riutilizzazione a causa delle norme a tutela del cimitero. CONSIDERATO IN FATTO Avverso tale Piano di Recupero, presenta formale denuncia – richiesta per l’ANNULLAMENTO - in sede di controllo - per i seguenti motivi di diritto: MOTIVO UNICO: • VIOLAZIONE del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articolo 338. • VIOLAZIONE della Legge Regionale Toscana 03 gennaio 2005, n. 1, articolo 78. • VIOLAZIONE degli articoli 20, 26 e 28 del Regolamento Urbanistico locale. L’impianto cimiteriale esistente è di vecchia datazione, di sicuro antecedente all’entrata in vigore del R.D. n. 1265/1934. Il complesso edilizio del “Molino d’Elsa” è costituito anche da volumetrie artigianali industriali risalenti sicuramente al dopo guerra e quindi posteriori al 1950. Tali volumetrie, che sono oggetto di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma e 3 destinazione d’uso, sono state quindi edificate – a suo tempo – in vigenza del R.D. n. 1265/1934 e quindi in totale violazione del vincolo assoluto e inderogabile di inedificabilità prescritto dalla norma statale efficace nel raggio di 200 metri dall’impianto cimiteriale. Quindi, anche qualora tali costruzioni fossero state costruite con una licenza edilizia che non poteva essere rilasciata, tale atto autorizzativo è nullo per violazione di una norma a suo tempo inderogabile ed assoluta. Il fatto che oggi possa eventualmente ritenersi affievolito il potere pubblico di far demolire una costruzione esistente da oltre quaranta anni non significa che si possa legittimare ex post (tra l’altro in perdurante presenza di una norma contraria) una volumetria radicalmente abusiva ed ascriverla al patrimonio legittimo esistente e come tale suscettibile di trasformazione. Inoltre, l’intervento previsto dal Piano di Recupero è definibile come “nuova costruzione” in quanto – ai sensi dell’articolo 78 della L.R. 1/2005 - la sostituzione edilizia è configurabile fino a quando non sia necessario intervenire (e quindi non solo costruire ex novo, ma anche modificare o potenziare) sulle opere di urbanizzazione. Il Piano di Recupero, invece, prevede il potenziamento e la realizzazione di opere pubbliche (rete idrica, piazze, miglioramento della viabilità, ecc.), oltre la realizzazione di opere di urbanizzazione private (quali spazi per parcheggio, fognature). L’intervento – in maniera del tutto evidente – deve essere quindi ascritto alla categoria assorbente della “nuova costruzione” che come tale non è consentita dagli articoli 20, 26 e 28 del Regolamento Urbanistico comunale. Si riporta, inoltre, che sono inapplicabili le nuove disposizioni contenute nell’articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 introdotte dalla Legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 28, perché le volumetrie esistenti (legittimamente) non sono sanabili con la doppia conformità richiesta dall’ordinamento urbanistico e nemmeno eseguibili ex novo all’attualità stante la parificazione degli edifici bianchi all’interno del perimetro del centro abitato alle zone B1 (dove non è consentita la costruzione di nuovi volumi).

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