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Valdelsa.net - Testata giornalistica on-line registrata presso il Tribunale di Siena il 15/02/2005 al n° 252. Registro della Stampa del Tribunale di Siena n° 1-2005 - Dir. Resp.: Federico Bertolucci

Commento alla notizia:

Forza Italia denuncia abusi edilizi a Poggibonsi. Nelle aree cimiteriali non si può costruire, ma....


28/07/2008, MOTIVI CONTRA LEGEM (2 di 3) a seguire altra integrazione da FORZA ITALIA POGGIBONSI

Alla REGIONE TOSCANA Alla PROVINCIA di SIENA Alla Soprintendenza Beni Ambientali di SIENA Al Presidente del Consiglio dei Ministri Alla Procura della Repubblica di Siena *** *** *** La sottoscritta Annamaria GIORLI, nata a Poggibonsi (SI) il 13 maggio 1954 ed ivi residente in Via Alessandro Volta n. 28, in qualità di capogruppo consiliare di Forza Italia Poggibonsi presso il Comune di Poggibonsi, a seguito della replica a mezzo stampa effettuata dall’Amministrazione Comunale di Poggibonsi (SI) su “La Nazione” del 22 luglio 2007 (doc. 1) in merito alla nostra denunciata illegittimità dell’approvato Piano di Recupero denominato “Molino d’Elsa” presenta la seguente: 1^ Memoria Integrativa alla DENUNCIA-RICHIESTA Avverso e per l’ANNULLAMENTO del Piano di Recupero residenziale del complesso edilizio “Molino d’Elsa” approvato dal Consiglio Comunale di Poggibonsi (SI) con Deliberazione n. 41 del 28/5/2008, come da avviso per estratto pubblicato sul B.U.R.T. n. 25 del 18/6/2008. *** *** *** FATTO Il Comune di POGGIBONSI (Siena) ha replicato alla denunciata illegittimità asserendo che l’articolo 338 del R.D. n. 1265/1934 consente il recupero dei volumi esistenti anche con una diversa sagoma. CONSIDERATO IN FATTO Si integra la motivazione unica di illegittimità contenuta nella denunciarichiesta iniziale con i seguenti ulteriori due motivi: II^ MOTIVO : • Errata applicazione del quadro normativo in materia urbanistico – edilizia. L’ordinamento in materia consente il riutilizzo delle volumetrie esistenti solamente se queste sono legittime. L’illegittimità appare palese dalla planimetria (doc. 2) che si allega dove sono riportati: - l’ubicazione del cimitero; - la strada comunale per Montemorli di accesso al complesso edilizio; - l’ingombro planimetrico dei fabbricati esistenti al 1935 (in colore rosso) ricavati dalla visura della mappa d’impianto catastale; - l’ingombro planimetrico degli attuali fabbricati che il Comune intende recuperare. Solamente in due piccole porzioni (il vecchio Mulino e la capanna di stivaggio) l’attuale complesso edilizio è conforme agli edifici presenti al 1935 (e quindi al momento in cui era già vigente il R.D. n. 1265/1934 che introduceva il vincolo di inedificabilità assoluta). In tutti gli altri casi di difformità tra gli ingombri preesistenti ed attuali siamo in presenza di volumi totalmente aggiunti e/o fabbricati completamente diversi (demoliti e ricostruiti e quindi nuove costruzioni) che già a suo tempo non potevano essere costruiti pena la violazione di una norma statale inderogabile. Non è nemmeno legittimamente corretto chiedere eventualmente la riedificazione dei fabbricati esistenti al 1935 in quanto essi attualmente non esistono più essendo stati radicalmente soppiantati da altre costruzioni diverse sia per ingombro plano volumetrico che per destinazione d’uso: le costruzioni oggi presenti sono veri e propri nuovi edifici che nulla hanno conservato di quelle originarie. Quindi, il Comune non poteva approvare il Piano di Recupero vista l’assoluta illegittimità della quasi totalità dei volumi oggetto di intervento. Tra l’altro c’è da chiedersi se addirittura il Piano di Recupero approvato non sia radicalmente nullo per violazione di norma imperativa ed inderogabile. III^ MOTIVO : • Errata applicazione della categoria edilizia della sostituzione edilizia di cui alla legge regionale n. 1/2005 con riferimento al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e al Testo Unico delle Leggi Sanitarie R.D. n. 1265/1934. Sia le norme del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) che quelle del R.D. n. 1265/1934 (Testo Unico Sanità) costituiscono principi fondamentali che le Regioni devono osservare nella loro attività legislativa. La categoria d’intervento della “sostituzione edilizia”, introdotta dalla legge regionale n. 1/2005, non trova un riscontro nelle definizioni degli interventi edilizi di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001. Pertanto il risultato della “sostituzione edilizia” non può che essere, ai fini della normativa statale di principio, una “nuova costruzione”. Quella “nuova costruzione” che dalla combinata lettura di ambedue i Testi Unici è vietata nelle zone soggette a vincolo cimiteriale. Di conseguenza, anche a maggior approfondimento del Motivo Unico contenuto nella denuncia-richiesta iniziale, si ritiene che – in ogni caso – nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale di inedificabilità assoluta sono consentiti unicamente: - tutti gli interventi di recupero edilizio fino alla ristrutturazione edilizia (e quindi è vietata la “sostituzione edilizia”); - interventi di ampliamento fino al 10% della volumetria legittimamente presente; - modifiche della destinazione d’uso ritenute compatibili con le esigenze di tutela e rispetto del luogo sacro. *** *** *** Si ritiene inoltre che l’Amministrazione Comunale sia tenuta all’effettuazione di un’approfondita istruttoria che debba inevitabilmente portare ad un’ordinanza di demolizione delle volumetrie illegittimamente costruite o radicalmente modificate (sussumendole tra le nuove costruzioni) dopo il 1935, pena l’evidente violazione di assunzione di provvedimenti obbligati dall’ordinamento. Poggibonsi, 24 luglio 2008.

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