Tesserini venatori, non più tassativo termine di riconsegna al 20 marzo di ogni anno

In particolare è stato modificato l'articolo 6 comma 4 della L.R. 20/2002, inerente il tesserino venatorio, che ogni cacciatore deve avere con se durante l'attività venatoria, come mezzo di controllo sulla sua attività. Con la modifica normativa non è più tassativo il termine del 20 di marzo di ogni anno per la restituzione del tesserino venatorio regionale cartaceo al comune di residenza. Il tesserino può quindi essere riconsegnato al comune di residenza al momento del ritiro del tesserino venatorio per la nuova stagione venatoria

 
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Novità sulle modalità di riconsegna dei tesserini venatori. Sono state introdotte con la recente Legge Regionale Toscana del 1 marzo 2016 n. 20 che ha modificato le leggi inerenti il prelievo venatorio (L.R. 3/94) e il calendario venatorio toscano (L.R. 20/2002).

In particolare è stato modificato l'articolo 6 comma 4 della L.R. 20/2002, inerente il tesserino venatorio, che ogni cacciatore deve avere con se durante l'attività venatoria, come mezzo di controllo sulla sua attività. Con la modifica normativa non è più tassativo il termine del 20 di marzo di ogni anno per la restituzione del tesserino venatorio regionale cartaceo al comune di residenza. Il tesserino può quindi essere riconsegnato al comune di residenza al momento del ritiro del tesserino venatorio per la nuova stagione venatoria.

Viene quindi meno la sanzione amministrativa per la mancata riconsegna dello stesso entro il 20 di marzo di ogni anno. Rimane comunque inalterato l'obbligo di riconsegna del tesserino al comune di residenza o, in caso di cambio di residenza al comune, che lo ha rilasciato. Il tesserino venatorio cartaceo potrà essere sostituito in futuro con un tesserino digitale su supporto informatizzato secondo disposizioni tecniche definite dalla Giunta Regionale.

Pubblicato il 16 marzo 2016

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